L’art. 1, comma 42 della legge di Bilancio 2022 aggiunge nel Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il nuovo art. 119-ter “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”.
In cosa consiste?
Il bonus consiste nella detrazione d’imposta delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
A chi spetta?
Spetta a chi esegue interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sia per soggetti Irpef che Ires.
È possibile scegliere la cessione credito?
Sì. Anche per questa detrazione fiscale è possibile scegliere, in luogo della detrazione diretta in 5 anni, per:
– lo sconto in fattura
– la cessione del credito.
Per maggiori informazioni contattaci: Scrivici oppure chiamaci.
I nostri incaricati sapranno offrirti la soluzione più adatta alle tue esigenze. Non dovrai preoccuparti di nulla!